Art. 704 c.p. Codice Penale

Articolo 704. Armi. Agli effetti delle disposizioni precedenti, per “armi” si intendono:

1) quelle indicate nel n. 1 del capoverso dell’articolo 585;

2) le bombe, qualsiasi macchina o involucro contenente materie esplodenti, e i gas asfissianti o accecanti.


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