Art. 2617 c.c. Codice Civile

Articolo 2617 Consorzi per l’ammasso dei prodotti agricoli. Quando la legge prescrive l’ammasso di determinati prodotti agricoli, la gestione collettiva di questi è fatta per conto degli imprenditori interessati a mezzo di consorzi obbligatori, secondo le disposizioni delle leggi speciali (837).


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