Art. 946 c.c. Codice Civile

Articolo 946. Se un fiume o un torrente si forma un nuovo letto, abbandonato l’antico, il terreno abbandonato rimane assoggettato al regime proprio del demanio pubblico.

NOTA Articolo così sostituito dall’Articolo 3 della Legge 5 gennaio 1994, n. 37, in materia di tutela ambientale delle aree demaniali.


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