Articolo 1548. Il riporto il contratto per il quale il riportato trasferisce in propriet al riportatore titoli di credito (1992) di una data specie per un determinato prezzo, e il riportatore assume l’obbligo di trasferire al riportato, alla scadenza del termine stabilito, la propriet di altrettanti titoli della stessa specie, verso rimborso del prezzo, che pu essere aumentato o diminuito nella misura convenuta.
Art. 1548 c.c. Codice Civile
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