Art. 1548 c.c. Codice Civile

Articolo 1548. Il riporto il contratto per il quale il riportato trasferisce in propriet al riportatore titoli di credito (1992) di una data specie per un determinato prezzo, e il riportatore assume l’obbligo di trasferire al riportato, alla scadenza del termine stabilito, la propriet di altrettanti titoli della stessa specie, verso rimborso del prezzo, che pu essere aumentato o diminuito nella misura convenuta.


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