Articolo 945. Le isole e unioni di terra che si formano nel letto dei fiumi o torrenti appartengono al demanio pubblico (822).
(Se l’isola si è formata per avulsione, il proprietario del fondo da cui è avvenuto il distacco, ne conserva la proprietà).
(La stessa regola si osserva se un fiume o un torrente, formando un nuovo corso, attraversa e circonda il fondo o parte del fondo di un proprietario confinante, facendone un’isola).
NOTA La parte fra parentesi è stata abrogata dall’Articolo 2 della Legge 5 gennaio 1994, n. 37, in materia di tutela ambientale delle aree demaniali.