Art. 1389 c.c. Codice Civile

Articolo 1389. Quando la rappresentanza conferita dall’interessato, per la validit del contratto concluso dal rappresentante basta che questi abbia la capacit di intendere e di volere (428,1425), avuto riguardo alla natura e al contenuto del contratto stesso, sempre che sia legalmente capace il rappresentato (1471).

In ogni caso, per la validit del contratto concluso dal rappresentante necessario che il Contratto non sia vietato al rappresentato.


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