Articolo 2749 Estensione del privilegio. Il privilegio accordato al credito si estende alle spese ordinarie per l’intervento nel processo di esecuzione (Cod. Proc. Civ. 47.4 e seguenti). Si estende anche agli interessi dovuti per l’anno in corso alla data del pignoramento (Cod. Proc. Civ. 491 e seguenti) e per quelli dell’anno precedente.
Gli interessi successivamente maturati hanno privilegio nei limiti della misura legale (1284) fino alla data della vendita.