Art. 2957 c.c. Codice Civile

Articolo 2957 Decorrenza delle prescrizioni presuntive. Il termine della prescrizione decorre dalla scadenza della retribuzione periodica o compimento della prestazione.

Per le competenze dovute agli avvocati, ai procuratori e ai patrocinatori legali il termine e decorre dalla decisione della lite (Cod. Proc. Civ. 324), dalla conciliazione delle parti o dalla revoca del mandato (Cod. Proc. Civ. 85); per gli affari non terminati, la prescrizione decorre dalla l’ultima prestazione.


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