Art. 592 c.c. Codice Civile

Articolo 592. Se vi sono discendenti legittimi, i figli naturali, quando la filiazione è stata riconosciuta o dichiarata (250 e seguenti), non possono ricevere per testamento più di quanto avrebbero ricevuto se la successione si fosse devoluta in base alla legge (573 e seguenti).

I figli naturali riconoscibili, quando la filiazione risulta nei modi indicati dall’Articolo 279, non possono ricevere più di quanto, secondo la disposizione del comma precedente, potrebbero conseguire se la filiazione fosse stata riconosciuta o dichiarata.


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