Art. 2403 bis c.c. Codice Civile

Articolo 2403. Nell’espletamento di specifiche operazioni attinenti al controllo della regolare tenuta della contabilità e della corrispondenza del bilancio alle risultanze dei libri e delle scritture contabili, i sindaci possono avvalersi, sotto la propria responsabilità e a proprie spese, di dipendenti e ausiliari che non si trovino in una delle condizioni previste dall’Articolo 2399.

La società può rifiutare agli ausiliari l’accesso a informazioni riservate.


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