Art. 475 c.c. Codice Civile

Articolo 475. L’accettazione e espressa quando, in un atto pubblico (Cod. Civ. 2699) o in una scrittura privata (Cod. Civ. 2702), il chiamato all’eredità ha dichiarato di accettarla oppure ha assunto il titolo di erede (Cod. Civ. 2685).

E nulla la dichiarazione di accettare sotto condizione (Cod. Civ. 1353 e seguenti) o a termine (Cod. Civ. 1184, 1362 2° comma).

Parimenti è nulla la dichiarazione di accettazione parziale di eredità (Cod. Civ. 1326 5° comma).


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