Articolo 388. Nessuna convenzione tra il tutore e il minore divenuto maggiore può aver luogo prima dell’approvazione del conto della tutela (596, 779).
La convenzione può essere annullata su istanza del minore o dei suoi eredi o aventi causa.
Articolo 388. Nessuna convenzione tra il tutore e il minore divenuto maggiore può aver luogo prima dell’approvazione del conto della tutela (596, 779).
La convenzione può essere annullata su istanza del minore o dei suoi eredi o aventi causa.
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