Art. 431 c.c. Codice Civile

Articolo 431. La sentenza che revoca l’interdizione o l’inabilitazione produce i suoi effetti appena passata in giudicato (Cod. Proc. Civ. 324).

Tuttavia gli atti compiuti dopo la pubblicazione della sentenza di revoca non possono essere impugnati se non quando la revoca è esclusa con sentenza passata in giudicato (Cod. Proc. Civ. 324).


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