Art. 2914 c.c. Codice Civile

Articolo 2914 Alienazioni anteriori al pignoramento. Non hanno effetto in pregiudizio del creditore pignorante e dei creditori che intervengono nell’esecuzione (Cod. Proc. Civ. 498 e seguenti), sebbene anteriori al pignoramento:

1) le alienazioni di beni immobili o di beni mobili iscritti in pubblici registri (812 e seguenti), che siano state trascritte successivamente al pignoramento;

2) le cessioni di crediti (1260 e seguenti) che siano state notificate al debitore ceduto o accettate dal medesimo successivamente al pignoramento;

3) le alienazioni di universalità di mobili che non abbiano data certa (2704);

4) le alienazioni di beni mobili di cui non sia stato trasmesso il possesso anteriormente al pignoramento, salvo che risultino da atto avente data certa.


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