Art. 138 c.c. Codice Civile

Articolo 138. E’ punito con l’ammenda stabilita nell’Articolo 135 l’ufficiale dello stato civile che in qualunque modo contravviene alle disposizioni degli artt. 93, 95, 98, 99, 106, 107, 108, 109, 110 e 112 o commette qualsiasi altra infrazione per cui non sia stabilita una pena speciale in questa sezione.


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