Art. 2863 c.c. Codice Civile

Articolo 2863 Ricupero dell’immobile rilasciato e abbandono dell’esecuzione. Finché non sia avvenuta la vendita, il terzo può ricuperare l’immobile rilasciato, pagando i crediti iscritti e i loro accessori, oltre le spese.

Qualora la vendita sia avvenuta e, dopo pagati i creditori iscritti, vi sia un residuo del prezzo, questo spetta al terzo acquirente.

Il rilascio non ha effetto se il processo di esecuzione si estingue per rinunzia o per inattività delle parti (Cod. Proc. Civ. 629 e seguenti).


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