Art. 2665 c.c. Codice Civile

Articolo 2665 Omissioni o inesattezze nelle note. L’omissione o l’inesattezza di alcuna delle indicazioni richieste nelle note menzionate negli artt. 2659 e 2660 non nuoce alla validità della trascrizione, eccetto che induca incertezza sulle persone, sul bene o sul rapporto giuridico, a cui si riferisce l’atto o, rispettivamente, la sentenza o la domanda.


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