Art. 2850 c.c. Codice Civile

Articolo 2850 Formalità per la rinnovazione. Per ottenere la rinnovazione si presenta al conservatore una nota in doppio originale conforme a quella della precedente iscrizione, in cui si dichiari che s’intende rinnovare l’iscrizione originaria.

In luogo del titolo si può presentare la nota precedente.

Il conservatore deve osservare le disposizioni dell’Articolo 2840.


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