Articolo 1297. Uno dei debitori in solido non pu opporre al creditore le eccezioni personali agli altri debitori.
A uno dei creditori in solido il debitore non pu opporre le eccezioni personali agli altri creditori.
Articolo 1297. Uno dei debitori in solido non pu opporre al creditore le eccezioni personali agli altri debitori.
A uno dei creditori in solido il debitore non pu opporre le eccezioni personali agli altri creditori.
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