Articolo 281. Non possono essere legittimati i figli che non possono essere riconosciuti (251).
Art. 281 c.c. Codice Civile
Art. 280 »
« Art. 282
Ricerca nell'ordinamento giuridico

Ricerca personalizzata
Disclaimer: gli articoli presenti nel sito potrebbero non essere aggiornati.
Pubblica questo articolo nel tuo sito:
Leggi online il testo degli articoli di qualsiasi codice legale in Italia:
