Articolo 2748 Efficacia del privilegio speciale rispetto al pegno e alle ipoteche. Se la legge non dispone altrimenti, il privilegio speciale sui beni mobili non può esercitarsi in pregiudizio del creditore pignoratizio (2784 e seguenti; att. 234).
I creditori che hanno privilegio sui beni immobili sono preferiti ai creditori ipotecari se la legge non dispone diversamente.