Art. 263 c.c. Codice Civile

Articolo 263. Il riconoscimento può essere impugnato per difetto di veridicità dall’autore del riconoscimento, da colui che è stato riconosciuto e da chiunque vi abbia interesse.

L’impugnazione è ammessa anche dopo la legittimazione (280 e seguenti).

L’azione è imprescrittibile.


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