Articolo 2017. L’opposizione del detentore deve essere proposta davanti al tribunale che ha pronunziato l’ammortamento, con citazione da notificarsi (Cod. Proc. Civ. 163,137) al ricorrente e al debitore.
L’opposizione non e ammissibile senza il deposito del titolo presso la cancelleria del tribunale.
Se l’opposizione e respinta, il titolo consegnato a chi ha ottenuto l’ammortamento.