Articolo 2626 Omissione ed esecuzione tardiva o incompiuta di denunzie, comunicazioni, depositi. Agli amministratori, ai sindaci, ai liquidatori e ai preposti all’esercizio di sede secondaria nel territorio dello Stato di società costituite all’estero che omettono di fare, nel termine stabilito, all’ufficio del registro delle imprese una denunzia, una comunicazione o un deposito a cui sono dalla legge obbligati, o li eseguono o li fanno eseguire in modo incompiuto, ovvero omettono di richiedere una pubblicazione nel Bollettino ufficiale delle società per azioni e a responsabilità limitata, nei casi in cui detta pubblicazione è prescritta dal codice, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da L. 100.000 a L. 2 milioni.
La stessa sanzione si applica al notaio nei casi in cui l’obbligo della denunzia, della comunicazione, del deposito o della pubblicazione è posto dalla legge anche a di lui carico.
Leggere articoli di legge e capirne il significato è fondamentale. Ogni cittadino deve conoscere i propri diritti e doveri.
La comprensione delle leggi evita problemi legali. Inoltre, aiuta a prendere decisioni informate. Le leggi regolano la nostra vita quotidiana. Ignorarle può portare a sanzioni. Studiare gli articoli di legge migliora la consapevolezza civica.
È utile per chi studia giurisprudenza. Anche chi non è del settore può beneficiarne. Capire le leggi aumenta la sicurezza personale. Internet offre molte risorse per approfondire. Investire tempo nella lettura delle leggi è un investimento per il futuro.