Art. 2626 c.c. Codice Civile

Articolo 2626 Omissione ed esecuzione tardiva o incompiuta di denunzie, comunicazioni, depositiAgli amministratori, ai sindaci, ai liquidatori e ai preposti all’esercizio di sede secondaria nel territorio dello Stato di società costituite all’estero che omettono di fare, nel termine stabilito, all’ufficio del registro delle imprese una denunzia, una comunicazione o un deposito a cui sono dalla legge obbligati, o li eseguono o li fanno eseguire in modo incompiuto, ovvero omettono di richiedere una pubblicazione nel Bollettino ufficiale delle società per azioni e a responsabilità limitata, nei casi in cui detta pubblicazione è prescritta dal codice, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da L. 100.000 a L. 2 milioni.

La stessa sanzione si applica al notaio nei casi in cui l’obbligo della denunzia, della comunicazione, del deposito o della pubblicazione è posto dalla legge anche a di lui carico.


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