Art. 1331 c.c. Codice Civile

Articolo 1331. Quando le parti convengono che una di esse rimanga vincolata alla propria dichiarazione e l’altra abbia facolt di accettarla o meno, la dichiarazione della prima si considera quale proposta irrevocabile per gli effetti previsti dall’Articolo 1329.

Se per l’accettazione non stato fissato un termine, questo pu essere stabilito dal giudice (1183).


Ricerca nell'ordinamento giuridico

Ricerca personalizzata

Disclaimer: gli articoli presenti nel sito potrebbero non essere aggiornati.

graffettaLeggi online il testo degli articoli di qualsiasi codice legale in Italia:

Consultazione gratuita codici di leggi italiane

Leggi italiane e articoli correlati

Consulta i seguenti testi di leggi in italiano correlate a "Art. 1331"