Art. 1270 c.c. Codice Civile

Articolo 1270. Il delegante pu revocare la delegazione, fino a quando il delegato non abbia assunto l’obbligazione in confronto del delegatario o non abbia eseguito il pagamento a favore di questo.

Il delegato pu assumere l’obbligazione o eseguire il pagamento a favore del delegatario anche dopo la morte o la sopravvenuta incapacit del delegante.


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