Art. 2466 c.c. Codice Civile

Articolo 2466 Revoca degli amministratori. La revoca degli amministratori deve essere deliberata con la maggioranza prescritta per le deliberazioni dell’assemblea straordinaria della società per azioni (2368 e seguente).

Se la revoca avviene senza giusta causa, l’amministratore revocato ha diritto al risarcimento dei danni.


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