Art. 1420 c.c. Codice Civile

Articolo 1420. Nei contratti con pi di due parti, in cui le prestazioni di ciascuna sono dirette al conseguimento di uno scopo comune, la nullit che colpisce il vincolo di una sola delle parti non importa nullit del contratto, salvo che la partecipazione di essa debba, secondo le circostanze, considerarsi essenziale.


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