Art. 1395 c.c. Codice Civile

Articolo 1395. E’ annullabile (1471 e seguenti) il contratto che il rappresentante conclude con se stesso, in proprio o come rappresentante di un’altra parte, a meno che il rappresentato lo abbia autorizzato specificatamente ovvero il contenuto del contratto sia determinato in modo da escludere la possibilit di conflitto d’interessi (1735).

L’impugnazione pu essere proposta soltanto dal rappresentato (1471).


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