Articolo 2380. L’amministrazione della società può essere affidata anche a non soci.
Quando l’amministrazione è affidata a più persone, queste costituiscono il consiglio di amministrazione (2388).
Se l’atto costitutivo non stabilisce il numero degli amministratori, ma ne indica solamente un numero massimo e minimo, la determinazione spetta all’assemblea.
Il consiglio di amministrazione sceglie tra i suoi membri il presidente, se questi non è nominato dall’assemblea.