Art. 2380 c.c. Codice Civile

Articolo 2380. L’amministrazione della società può essere affidata anche a non soci.

Quando l’amministrazione è affidata a più persone, queste costituiscono il consiglio di amministrazione (2388).

Se l’atto costitutivo non stabilisce il numero degli amministratori, ma ne indica solamente un numero massimo e minimo, la determinazione spetta all’assemblea.

Il consiglio di amministrazione sceglie tra i suoi membri il presidente, se questi non è nominato dall’assemblea.


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