Articolo 2381. Il consiglio di amministrazione, se l’atto costitutivo o l’assemblea lo consentono, può delegare le proprie attribuzioni ad un comitato esecutivo composto, di alcuni dei suoi membri, o ad uno o più dei suoi membri, determinando i limiti della delega. Non possono essere delegate le attribuzioni indicate negli artt. 2423, 2443, 2446 e 2447.
Art. 2381 c.c. Codice Civile
Ricerca nell'ordinamento giuridico

Ricerca personalizzata
Disclaimer: gli articoli presenti nel sito potrebbero non essere aggiornati.
Pubblica questo articolo nel tuo sito:
Leggi online il testo degli articoli di qualsiasi codice legale in Italia:
