Articolo 2302. Gli amministratori devono tenere i libri e le altre scritture contabili prescritti dall’Articolo 2214 (att. 200).
Art. 2302 c.c. Codice Civile
Ricerca nell'ordinamento giuridico

Ricerca personalizzata
Disclaimer: gli articoli presenti nel sito potrebbero non essere aggiornati.
Pubblica questo articolo nel tuo sito:
Leggi online il testo degli articoli di qualsiasi codice legale in Italia:
