Art. 2181 c.c. Codice Civile

Articolo 2181. Al termine del contratto le parti procedono a nuova stima del bestiame.

Il soccidante preleva, d’accordo con il soccidario, un complesso di capi che, avuto riguardo al numero, alla razza, al sesso, al peso, alla qualità e all’età, sia corrispondente alla consistenza del bestiame apportato all’inizio della soccida (2171). Il di più si divide a norma dell’Articolo 2178.

Se non vi sono capi sufficienti ad eguagliare la stima iniziale, il soccidante prende quelli che rimangono.

§3 Della soccida parziaria

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