Art. 2115 c.c. Codice Civile

Articolo 2115. Salvo diverse disposizioni della legge (o delle norme corporative) l’imprenditore e il prestatore di lavoro contribuiscono in patti eguali alle istituzioni di previdenza e di assistenza.

L’imprenditore è responsabile (2753) del versamento del contributo, anche per la parte che è a carico del prestatore di lavoro, salvo il diritto di rivalsa secondo le leggi speciali (2754).

E’ nullo qualsiasi patto diretto ad eludere gli obblighi relativi alla previdenza o all’assistenza (1419).


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