Art. 1966 c.c. Codice Civile

Articolo 1966. Per transigere le parti devono avere la capacit di disporre dei diritti che formano oggetto della lite (320, 493).

La transazione e nulla se tali diritti, per loro natura o per espressa disposizione di legge, sono sottratti alla disponibilit delle parti (2113).


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