Articolo 315. 1. La domanda di riparazione deve essere proposta, a pena di inammissibilità, entro diciotto mesi dal giorno in cui la sentenza di proscioglimento o di condanna è divenuta irrevocabile, la sentenza di non luogo a procedere è divenuta inoppugnabile o il provvedimento di archiviazione è stato pronunciato.
2. L’entità della riparazione non può comunque eccedere lire cento milioni.
3. Si applicano, in quanto compatibili, le norme sulla riparazione dell’errore giudiziario.