Art. 315 c.p.p. Codice Procedura Penale

Articolo 315. 1. La domanda di riparazione deve essere proposta, a pena di inammissibilità, entro diciotto mesi dal giorno in cui la sentenza di proscioglimento o di condanna è divenuta irrevocabile, la sentenza di non luogo a procedere è divenuta inoppugnabile o il provvedimento di archiviazione è stato pronunciato.

2. L’entità della riparazione non può comunque eccedere lire cento milioni.

3. Si applicano, in quanto compatibili, le norme sulla riparazione dell’errore giudiziario.


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