Art. 1888 c.c. Codice Civile

Articolo 1888. Il contratto di assicurazione deve essere provato per iscritto (2725).

L’assicuratore obbligato a rilasciare al contraente la polizza di assicurazione o altro documento da lui sottoscritto.

L’assicuratore anche tenuto a rilasciare, a richiesta e a spese del contraente, duplicati o copie della polizza; ma in tal caso pu esigere la presentazione o la restituzione dell’originale (att. 187).


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