Art. 1449 c.c. Codice Civile

Articolo 1449. L’azione di rescissione si prescrive in un anno dalla conclusione del contratto; ma se il fatto costituisce reato, si applica l’ultimo comma dell’Articolo 2947.

La rescindibilit del contratto non pu essere opposta in via di eccezione quando l’azione prescritta.


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