Art. 812 c.p.c. Codice di Procedura Civile

Articolo 812. Gli arbitri possono essere sia cittadini italiani sia stranieri 1.

Non possono essere arbitri i minori, gli interdetti, gli inabilitati, i falliti, e coloro che sono sottoposti a interdizione dai pubblici uffici.

1 Comma così sostituito dalla Legge 9 febbraio 1983, n. 28.


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