Art. 2532 c.c. Codice Civile

Articolo 2532 Assemblea. Nelle assemblee hanno diritto di voto coloro che risultano iscritti da almeno tre mesi nel libro dei soci.

Ogni socio ha un voto, qualunque sia il valore della quota o il numero delle azioni.

Tuttavia nelle società cooperative con partecipazione di persone giuridiche l’atto costitutivo può attribuire a queste più voti, ma non oltre cinque, in relazione all’ammontare della quota o delle azioni, oppure al numero dei loro membri.

Le maggioranze richieste per la regolarità della costituzione delle assemblee e per la validità delle deliberazioni sono calcolate secondo il numero dei voti spettanti ai soci. L’atto costitutivo può determinare le maggioranze necessarie in deroga agli artt. 2368 e 2369.

Il voto può essere dato per corrispondenza, se ciò è ammesso dall’atto costitutivo. In tal caso l’avviso di convocazione dell’assemblea deve contenere per esteso la deliberazione proposta.

Leggere articoli di legge e capirne il significato è fondamentale. Ogni cittadino deve conoscere i propri diritti e doveri.

La comprensione delle leggi evita problemi legali. Inoltre, aiuta a prendere decisioni informate. Le leggi regolano la nostra vita quotidiana. Ignorarle può portare a sanzioni. Studiare gli articoli di legge migliora la consapevolezza civica.

È utile per chi studia giurisprudenza. Anche chi non è del settore può beneficiarne. Capire le leggi aumenta la sicurezza personale. Internet offre molte risorse per approfondire. Investire tempo nella lettura delle leggi è un investimento per il futuro.


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