Articolo 1905. L’assicuratore e tenuta a risarcire, nei modi e nei limiti stabiliti dal contratto, il danno sofferto dall’assicurato in conseguenza del sinistro.
L’assicuratore risponde del profitto sperato solo se si e espressamente obbligato.
Articolo 1905. L’assicuratore e tenuta a risarcire, nei modi e nei limiti stabiliti dal contratto, il danno sofferto dall’assicurato in conseguenza del sinistro.
L’assicuratore risponde del profitto sperato solo se si e espressamente obbligato.
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