Art. 2436 c.c. Codice Civile

Articolo 2436. Le deliberazioni che importano modificazioni dell’atto costitutivo (att. 211) devono essere depositate e iscritte a norma del primo, secondo e terzo comma dell’Articolo 2411 (att. 100) e pubblicate nel BUSARL.

Dopo ogni modifica dell’atto costitutivo o dello statuto deve essere depositato nel registro delle imprese e pubblicato nel Bollettino ufficiale delle società per azioni e a responsabilità limitata il testo integrale dell’atto modificato nella sua redazione aggiornata (2494).


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