Articolo 1672. Se il contratto si scioglie perch l’esecuzione dell’opera divenuta impossibile in conseguenza di una causa non imputabile ad alcuna delle parti, il committente deve pagare la parte dell’opera gi compiuta, nei limiti in cui per lui utile, in proporzione del prezzo pattuito per l’opera intera.
Art. 1672 c.c. Codice Civile
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