Articolo 1673. Se, per causa non imputabile ad alcuna delle parti, l’opera perisce o deteriorata prima che sia accettata dal committente o prima che il committente sia in mora a verificarla (1207), il perimento o il deterioramento e a carico dell’appaltatore, qualora questi abbia fornito la materia.
Se la materia stata fornita in tutto o in parte dal committente, il perimento o il deterioramento dell’opera a suo carico per quanto riguarda la materia da lui fornita, e per il resto a carico dell’appaltatore.