Art. 2355 c.c. Codice Civile

Articolo 2355. Le azioni possono essere nominative o al portatore (att. 109), a scelta dell’azionista, se l’atto costitutivo non stabilisce che devono essere nominative.

Le azioni non possono essere al portatore, finché non siano interamente liberate.

L’atto costitutivo può sottoporre a particolari condizioni l’alienazione delle azioni nominative.

NOTA Art 22 della Legge 4 giugno 1985, n. 281: “Sono inefficaci le clausole degli atti costitutivi di società per azioni, le quali subordinano gli effetti del trasferimento delle azioni al mero gradimento di organi sociali”.


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