Articolo 1648. Il giudice, con riguardo alle condizioni economiche dell’affittuario, pu disporre il pagamento rateale del fitto se per un caso fortuito ordinario, le cui conseguenze l’affittuario ha assunte a suo carico, si verifica la perdita di almeno la met dei frutti del fondo.
Art. 1648 c.c. Codice Civile
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