Art. 2724 c.c. Codice Civile

Articolo 2724 Eccezioni al divieto della prova testimoniale. La prova per testimoni e ammessa in ogni caso (1417):

1) quando vi è un principio di prova per iscritto: questo e costituito da qualsiasi scritto, proveniente dalla persona contro la quale è diretta la domanda o dal suo rappresentante, che faccia apparire verosimile il fatto allegato;

2) quando il contraente e stato nell’impossibilità morale o materiale di procurarsi una prova scritta;

3) quando il contraente ha senza sua colpa perduto il documento che gli forniva la prova.


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