Art. 1590 c.c. Codice Civile

Articolo 1590. Il conduttore deve restituire (1177) la cosa al locatore nello stato medesimo in cui l’ha ricevuta, in conformit della descrizione che ne sia stata fatta dalle parti, salvo il deterioramento o il consumo risultante dall’uso della cosa in conformit del contratto.

In mancanza di descrizione, si presume che il conduttore abbia ricevuto la cosa in buono stato di manutenzione.

Il conduttore non risponde del perimento o del deterioramento dovuti a vetusta.

Le cose mobili (812) si devono restituire nel luogo dove sono state consegnate.


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