Articolo 1378. Nei contratti che hanno per oggetto il trasferimento di cose determinate solo nel genere, la propriet si trasmette con l’individuazione fatta d’accordo tra le parti o nei modi da esse stabiliti (1465). Trattandosi di cose che devono essere trasportate da un luogo a un altro, l’individuazione avviene anche mediante la consegna al vettore (1678 e seguenti) o allo spedizioniere (1737 e seguenti).
Art. 1378 c.c. Codice Civile
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