Art. 1578 c.c. Codice Civile

Articolo 1578. Se al momento della consegna la cosa locata affetta da vizi che ne diminuiscono in modo apprezzabile l’idoneit all’uso pattuito, il conduttore pu domandare la risoluzione del contratto o una riduzione del corrispettivo, salvo che si tratti di vizi da lui conosciuti o facilmente riconoscibili.

Il locatore tenuto a risarcire al conduttore i danni derivati da vizi della cosa, se non prova di avere senza colpa ignorato i vizi stessi al momento della consegna.


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